Pensione reversibilità: tra prima e seconda moglie Inps litisconsorte necessario

Con la sentenza n. 9493 del 3.3.2020 la Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ribadisce che la controversia per accertare la ripartizione della reversibilità tra ex coniuge e coniuge superstite (ex art. 9, comma terzo, della legge n. 898/1970, come sostituito dall’art. 13 della legge n. 74/1987) deve svolgersi necessariamente in contraddittorio con l’INPS. Quest’ultimo, infatti, quale ente erogatore del trattamento di natura previdenziale, assume un’obbligazione autonoma ed è litisconsorte necessario.

Nel caso di specie, la Suprema Corte, nel giudicare in merito alla sentenza della Corte di Appello che aveva determinato nella misura del 50% la quota della pensione di reversibilità da corrispondersi in favore del coniuge divorziato e di quello superstite, ha rilevato il difetto di contraddittorio attesa la mancata partecipazione al giudizio dell’Inps. Ciò in quanto essendo il coniuge divorziato, al pari di quello superstite, titolare di un autonomo diritto di natura previdenziale, l’accertamento concerne i presupposti affinchè l’ente assuma un’obbligazione autonoma, anche se nell’ambito di una erogazione già dovuta, nei confronti di un ulteriore soggetto (cfr. Cass. 15111/2005, n. 25220/2009, n. 8266/2020).

Anche le Sezioni Unite, con sentenza n. 159/1998, hanno affermato che in presenza di un coniuge superstite avente i requisiti per fruire della pensione di reversibilità, il diritto del coniuge divorziato a una quota del trattamento di reversibilità dell’ex coniuge deceduto non costituisce soltanto un diritto vantato nei confronti del coniuge superstite (avente, in quanto tale, natura e funzione del precedente assegno di divorzio), ma costituisce un autonomo diritto di natura previdenziale che l’ordinamento attribuisce al coniuge superstite, con la sola peculiarità che tale diritto è limitato quantitativamente dell’omologo diritto spettante al coniuge superstite.

Da qui la necessità che la controversia si svolga in contraddittorio con l’ente erogatore, giacché pure se si controverte solo in ordine alla spettanza pro quota di un trattamento di reversibilità (già riconosciuto e del quale non viene in discussione l’ammontare complessivo), la lite non può mai configurarsi solo come una questione tra ex coniuge e coniuge superstite, non essendo indifferente per l’ente erogatore che si accerti la sussistenza dei presupposti di un diritto previdenziale azionatale nei suoi confronti.

La Corte ribadisce, inoltre, che il difetto del contraddittorio in esame è rilevabile in ogni stato e grado del processo e dunque anche in sede di legittimità, con il solo limite del giudicato. In particolare, ove emerga in tale sede una violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata dal giudice di primo grado né da quello d’appello (che avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice, ai fini dell’integrazione del contraddittorio), deve disporsi l’annullamento delle pronunce emesse a contraddittorio non integro, con rinvio della causa al primo giudice, ai sensi dell’art. 383, 3° comma, c.p.c. (Cass., Sez. U, n. 3678/2009; n. 5063/2010, n. 18127/2013, n. 12547/2015).

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