Diversa quantificazione del danno biologico INAIL e Responsabilità civile

Con la sentenza n. 24880 del 4.10.2019 la Suprema Corte ha ribadito che “la determinazione del danno biologico ai fini della tutela dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali non si effettua con i medesimi criteri valevoli in sede civilistica atteso che in sede previdenziale vanno osservate obbligatoriamente le tabelle delle invalidità (“Tabella delle menomazioni”; “Tabella indennizzo danno biologico”; “Tabella dei coefficienti”) di cui al D.M. n. 12 luglio 2000, e successivi aggiornamenti, mentre ai fini civilistici si utilizzano baremes facoltativi, secondo tabelle elaborate dalla comunità scientifica ( Cass. nr. 8243 del 2016).

E’ dunque possibile che la stessa menomazione, in ambito civilistico/risarcitorio venga stimata, dal punto di vista medico-legale, in misura diversa rispetto all’ambito previdenziale/indennitario, conseguendo le due liquidazioni fini propri e tra loro diversi.

Nel caso di specie la Corte ha confermato la sentenza di merito della Corte di Appello di Genova che aveva ridotto la percentuale di invalidità permanente quantificata dal CTU con le tabelle rc utilizzando i criteri di cui al DM del 12 luglio 2000.

Condividi