L’art. 22 del decreto legge n. 4 del 28 Gennaio 2019 (disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni) ha previsto la possibilità da parte dei Fondi di solidarietà bilaterali interprofessionali (di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148) già costituiti, o in corso di costituzione, di concedere un assegno straordinario (espressamente previsto nel proprio decreto istitutivo), anche per il conseguimento della pensione anticipata “quota 100”.
I Fondi di solidarietà bilaterali, infatti, secondo il citato articolo, oltre le finalità previste dall’articolo 26, comma 9 d.l. 148/2015, possono erogare un assegno straordinario per il sostegno del reddito in favore di lavoratori che perfezionino i requisiti previsti per l’accesso alla pensione anticipata “quota 100” nel triennio 2019-2021. In sostanza l’azienda con più di cinque dipendenti può collocare a riposo i lavoratori con almeno 59 anni d’età e 35 di contributi al 31 dicembre 2018, riconoscendogli un assegno straordinario erogato dai fondi di solidarietà fino alla maturazione di quota 100 (e quindi entro il 31 dicembre 2021).
La concessione di tale assegno è subordinata tuttavia alla presenza di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale, sottoscritti con le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, nei quali deve essere stabilito, ai fini del ricambio generazionale, il numero di lavoratori da assumere in sostituzione di coloro che accedono alla prestazione.
I Fondi di solidarietà provvedono a loro carico e, previo versamento agli stessi Fondi della relativa provvista finanziaria da parte dei datori di lavoro, anche al versamento della contribuzione correlata a periodi utili per il conseguimento di qualunque diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all’accesso ai Fondi di solidarietà, anche nei tre mesi successivi alla maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, stante la relativa finestra di uscita prevista per legge.